Art. 5 Divieto di commercializzazione del pane su area pubblica e vendita del pane a domicilio del consumatore
- E’ vietata la commercializzazione del pane su area pubblica nei modi e nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente.
- Il pane da consegnare al domicilio del cliente deve essere chiuso in un sacchetto di carta con all’esterno esposto lo scontrino nonché il cognome e l’indirizzo del destinatario.
Il Decreto Assessoriale n. 842/1 Regione Sicilia al predetto articolo 5 è chiaro. E’ vietato vendere il pane in strada, la commercializzazione (vendita) del pane deve avvenire prima, tramite ordine telefonico oppure tramite una prenotazione anche settimanale.
Inoltre è chiarissimo che il pane deve essere consegnato in un sacchetto di carta CHIUSO (per non essere maneggiato fuori dai laboratori )con all’esterno esposto lo SCONTRINO (oltre per la parte fiscale consente di tracciare il prodotto ed il panificatore e di capire che non sia abusivo) nonchè il COGNOME E INDIRIZZO del destinatario (consente di capire se il pane è stato confezionato all’interno dei laboratori e che non sia stato commercializzato e maneggiato in strada)
Molti i panificatori che si sono e che si stanno già attrezzati per cambiare anche una mala abitudine cittadina, fuori da ogni regola e dalle norme igienico-sanitarie. Da tempo si discuteva nel settore del cambiamento vista la legge datata da molti anni. Inoltre è un deterrente per coloro che operano abusivamente nelle strade cittadine, ricordando che secondo un recente censimento circa il 65% del pane venduto in strada viene venduto da operatori abusivi, ed il 90% non usano le norme igienico-sanitarie per la consegna a domicilio del cliente.
Con la collaborazione della cittadinanza aiuteremo i panificatori a svolgere il proprio lavoro secondo le norme igienico-sanitarie ed a rispettare le regole soprattutto nel periodo emergenziale covid-19 che stiamo vivendo.
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